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CONCESSIONI DEMANIALI, PRESENTATO ORDINE DEL GIORNO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Un ordine del giorno sulle concessioni demaniali è stato presentato alla Camera dei deputati dal gruppo Idv. Ecco di seguito l'ordine del giorno.

Ordine del Giorno 9/4086/61
presentato da
ANTONIO DI PIETRO
testo di
venerdì 25 febbraio 2011, seduta n.440
La Camera,
premesso che:
sulla base di recenti dati, nel territorio nazionale sono attualmente operativi circa 28.000 stabilimenti balneari, che in media occupano durante la stagione estiva non meno di 300.000 addetti, ai quali vanno aggiunti gli addetti occupati nell'indotto, ovvero dagli esercizi pubblici e dagli esercizi commerciali che vivono a stretto contatto con gli stabilimenti balneari;
l'attività imprenditoriale di gestione degli stabilimenti balneari nasce con il rilascio di una concessione dem aniale marittima, valida per un determinato periodo di tempo e gli investimenti e la continuità operativa dell'attività dipendono essenzialmente dalla durata, dalle condizioni di esercizio, ovvero dai canoni concessori, e dalla possibilità di rinnovo della concessione;
proprio per far fronte alle esigenze di continuità operativa dell'attività di gestione di uno stabilimento balneare, l'articolo 37 del codice della navigazione, di cui al regio decreto n. 327 del 1942, e successive modificazioni, stabilisce che nell'assegnazione della concessione e nella fase di rinnovo della medesima è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico;
le concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative possono avere una durata variabile in ragione del l'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;
in materia è intervenuto il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 194 del 2009, modificato dalla legge di conversione n. 25 del 2010, che, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia, ha prorogato sino al 31 dicembre 2015 le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative che erano in essere al 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge) e la cui scadenza era fissata entro la suddetta data del 31 dicembre 2015;
la norma, mediante un richiamo all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge n. 400 del 1993, ha espressamente confermate le scadenze delle concessioni fissate in una data successiva al 31 dicembre 2015;
il comma 18 ha infine previsto l'abrogazione del secondo periodo del secondo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione, il quale prevedeva che per far fronte alle esigenze di continuità operativa dell'attività di gestione di uno stabilimento balneare, stabiliva, al comma 2, che per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili;
la necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime era stata sollevata dall'apertura di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia circa la disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente rispetto alle nuove istanze;
si tratta in particolare della procedura d'infrazione n. 2008/4908 per il mancato adeguamento della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali marittime ai contenuti previsti dalla «direttiva servizi», meglio conosciuta come direttiva Bolkestein (direttiva 123/2006/CE);
la direzione generale del mercato interno e dei servizi della Commissione europea, in una nota del 4 agosto 2009 inviata dalla rappresentanza permanente presso la CE al dipartimento delle politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva evidenziato che la preferenza accordata dall'articolo 37 del codice della navigazione al concessionario uscente, oltre ad essere contraria all'articolo 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, era in contrasto con l'articolo 12 della «direttiva servizi», invitando le autorità italiane ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rendere l'ordinamento italiano pienamente conforme a quello comunitario entro il termine ultimo del 31 dicembre 2009;
di conseguenza, nelle more di una revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistic o-ricreative, con il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 194 del 2009 è stata disposta l'abrogazione della disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione;
con provvedimento successivo (messa in mora complementare 2010/2734 del 5 maggio 2010) la Commissione europea ha preso atto delle modifiche apportate alla normativa dallo Stato italiano, illustrando contemporaneamente ulteriori profili di illegittimità delle disposizioni censurate;
in particolare, la Commissione avrebbe notato che la citata legge di conversione n. 25 del 2010 contiene all'articolo 1, comma 18, un rinvio all'articolo 01, comma 2 del decreto-legge n. 400 del 1993 il quale non era previsto dal decreto-legge n. 194 del 2009. Il rinvio ad altri articoli di legge, secondo la Commissione, avrebbe privato di ogni effetto utile il testo del decreto-legge, che mirava alla messa in conformità della legislazione italiana con il diritto dell'Unione europea, eliminando la preferenza in favore del concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni;
le imprese che operano sul demanio marittimo (alberghi, campeggi, ristoranti, stabilimenti balneari, imprese nautiche, eccetera), si trovano attualmente a dover affrontare, oltre all'incertezza economica per il cielo sfavorevole, anche e soprattutto l'incertezza normativa che riguarda la loro operatività e la loro stessa sopravvivenza;
da qui, l'urgenza di costruire un nuovo quadro normativo per l'intero settore, così come disposto dall'articolo 1, comma 18, della legge n. 25 del 2010 e richiesto, in data 7 ottobre 2010, dalla Conferenza delle regioni nel suo documento preparatorio alla IV Conferenza nazionale sul turismo, in grado di assicurare quelle certezze di durata e di sopravvivenza che rappresentano la condizione indispensabile per favorire gli investimenti e la crescita delle imprese interessate, che, con la loro pecu liarità tutta italiana, hanno fatto la storia e determinato il successo del turismo balneare del nostro Paese;
gli atti amministrativi rilasciati in Italia, per l'uso turistico del demanio marittimo, lacuale e fluviale, rientrano nelle «concessioni di beni» che, pertanto, non possono e non devono essere considerati nel novero di quelli attinenti ai «servizi» ed agli «appalti di lavoro» e quindi tali da poter essere ricompresi tra le esclusioni previste dalla «Direttiva Servizi»;
la necessità di produrre una disciplina unitaria per tutto il territorio nazionale nonostante l'emanazione del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 (cosiddetto Federalismo demaniale), non potrà che avere forza di legge quadro così come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 12 maggio 2010 che, in materia di concessioni demaniali marittime, ha affermato l'esclusiva competenza statale trattandosi di disciplina concernente la concorrenza e così come chiesto dalla Conferenza delle regioni con il documento citato;
nella predisposizione della nuova disciplina si dovrà tenere in considerazione che l'ordinamento italiano ha teso nel tempo, attraverso il «diritto di preferenza» prima e il «diritto di insistenza» dopo, a sviluppare un principio di stabilità del rapporto concessorio (codice della navigazione, legge n. 493 del 1993, legge n. 88 del 2001, legge n. 135 del 2001 sul turismo, legge n. 296 del 2006) a cui si sono fino ad ora ispirate le stesse linee di politica economica del settore. Tale costante ed uniforme attività legislativa ha determinato nelle imprese balneari la legittima aspettativa di avere davanti un orizzonte temporale lungo - ben più lungo del 2015 - per poter effettuare gli investimenti per 1'ammodernamento e il rinnovamento delle strutture e delle attrezzature. Ora, pertanto, non si tratta solo di a mmortizzare e remunerare i capitali investiti, ma anche di non veder repentinamente dissolta la prospettiva economica di così tante famiglie e, con essa, l'attività peculiare e creativa che negli anni ha consentito di promuovere un modello turistico virtuoso, nonché la crescita e lo sviluppo di realtà socio-economiche del tutto diverse da quelle di altre realtà europee. Si tratterà quindi anche di salvaguardare i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento che fanno pacificamente parte non solo del nostro ordinamento ma anche di quello europeo (si veda, ad esempio la sentenza della Corte dell'Unione europea, sez. VI, 24 gennaio 2002, procedimento n. C-500/99 e 29 aprile 2004, cause riunite C-487/01 e C-7/02 e le sentenze della Corte costituzionale 264/05 e 302/2010);
la Direttiva Servizi nelle sue premesse e, a seguire nei suoi articolati, prevede autorizzazioni temporanee per il prestatore interessato a far circolare un proprio servizio, mentre prevede la necessità di ricorrere al sistema dell'automatico rinnovo laddove il prestatore voglia e abbia bisogno di certezza del lungo termine al fine di stabilire in modo stabile e duraturo la propria impresa (articolo 11 Direttivi Servizi);
le imprese del settore turistico balneare, per investire e crescere, chiedono oltre alla applicazione di quanto già concordato con il Protocollo d'intesa sottoscritto il 25 novembre 2008 dal ministro del Turismo, le regioni e le organizzazioni delle imprese, per la modifica dei parametri di calcolo dei canoni individuati dalla legge n. 296 del 2006, solo ed esclusivamente certezze giuridiche,
impegna il Governo
a ri conoscere la specificità del settore del turismo ricreativo balneare nazionale e sulla base dell'unicità, dell'originalità e della specificità del sistema italiano, a prevedere un'adeguata applicazione per l'Italia della direttiva servizi n. 123/2006/CE riferita esplicitamente al settore balneare, da concertare appositamente con la Commissione europea;
ad attivare gli strumenti che la stessa Comunità europea indica per la risoluzione di eventuali disparità, valutando la possibile esclusione delle concessioni demaniali con finalità turistico ricreative dalla Direttiva Servizi o con deroga dalla stessa tramite l'attività di monitoraggio che si concluderà quest'anno il 28 dicembre 2011, data entro cui il Consiglio dei ministri può decretarne l'esclusione.
9/4086/61. Di Pietro, Favia, Donadi.



 

 
           
 
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notizia pubblicata il 3/4/2011

 
     
 
   

 

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